STATUTO DELLA FONDAZIONE FRANCO ALBINI
Articolo 1 – Costituzione, Sede, Delegazioni
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Franco Albini”, con sede in Milano, Via telesio, 13.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano sul territorio nazionale.
Articolo 2 – Scopi
La Fondazione ha le seguenti finalità :
- Valorizzare, tutelare e rendere pubblico l’archivio Franco Albini già vincolato dal Ministero dei beni culturali in quanto considerato patrimonio storico nazionale ed utilizzarne il fondo archivistico come strumento al servizio di più ampi progetti di diffusione di tematiche inerenti l’architettura, il design e l’urbanistica.
- Creare reti tra le singole fonti archivistiche riguardanti l’architettura e il design e l’urbanistica promuovendone la condivisione ed il confronto presso fasce sempre più ampie della popolazione.
- Ampliare l’orizzonte conoscitivo delle suddette tematiche da parte di fasce di utenti più ampie.
- Alimentare una collaborazione strutturata di più soggetti (istituzioni, associazioni culturali enti detentori di archivi, aziende vocate alla cultura di impresa ecc).
- Creare e favorire sinergie e contaminazioni multidisciplinari tra l’architettura, il design e l’urbanistica e le diverse arti (arti visive, fotografia, teatro, musica, cinema ecc.) al fine di favorirne la divulgazione presso pubblici diversi.
- Svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori dell’architettura, dell’urbanistica, del design, della produzione industriale, della produzione audiovisiva.
- organizzare esposizioni, eventi divulgativi, iniziative editoriali e multimediali, a carattere internazionale nei settori di cui sopra.
La Fondazione, inoltre, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
Articolo 3 – Attività Istituzionali
La Fondazione forma promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte realizzando attività che perseguano i seguenti obiettivi:
- Ordinare e digitalizzare il patrimonio archivistico di Franco Albini al fine di consentire la condivisione e la divulgazione utilizzando tutte le più efficaci e moderne tecnologie.
- Organizzare e promuovere conferenze, manifestazioni espositive temporanee e permanenti, pubblicazioni ed iniziative editoriali multimediali, occasioni diverse di confronto sul tema dell’urbanistica, del design e dell’architettura in rapporto con la società.
- Promuovere premi e concorsi sul tema della museografia di cui Albini fu protagonista.
- Creare sinergie tra le diverse discipline in campo artistico per lavorare in gruppi eterogenei che analizzino ed interpretino il tema dell’influenza dello spazio sul comportamento dell’uomo.
Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
7. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5 – Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 6 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 7 – Fondo di gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 8 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 9 – Fondatori Promotori
Sono Fondatori Promotori i Signori Marco Albini, Paola Albini, Francesco Albini.
Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare loro nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
Articolo 10 – Fondatori e Partecipanti
Sono Fondatori e Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
Articolo 11 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Sovrintendente, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;
- il Collegio dei revisori dei Conti.
È ufficio della Fondazione il Direttore Generale, ove nominato ai sensi dell’articolo 12 del presente statuto.
Articolo 12 – Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di due ad un massimo di sette.
La composizione sarà la seguente:
a) i Fondatori Promotori, vita loro natural durante, o persona dai medesimi designata ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto;
b) fino a due membri nominati dai Fondatori, con deliberazione comune.
I membri, come sopra nominati, possono cooptare fino ad altri tre membri, anche scegliendoli tra i Fondatori ed i Partecipanti.
I membri del Consiglio d’Amministrazione sub lettera b) e c) del presente articolo restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il Consiglio d’Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza dei membri sub lett. a) del secondo comma del presente articolo. Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Fondatori Promotori devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Sovrintendente determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 12 del presente statuto;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori ovvero delle persone dai medesimi designate ai sensi dell’art. 9 comma secondo. Per una migliore efficacia dell’operare del Consiglio d’Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente o al Direttore Generale, ove faccia parte del Consiglio.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché siano presenti i Fondatori ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell’art. 9 comma secondo del presente statuto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
Articolo 13 – Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è, vita natural durante, il quale potrà designare, anche per via testamentaria, soggetto destinato a subentrargli nella carica. Nel caso in cui quest’ultimo non sia nominato, e non sia membro del Consiglio di Amministrazione altro Fondatore Promotore, il Presidente verrà eletto dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno. Qualora fosse membro del Consiglio di Amministrazione altro Fondatore Promotore, la presidenza spetterà al medesimo o a persona dal medesimo designata.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Articolo 14 – Sovrintendente
Il Sovrintendente è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione e resta incarica fino a dimissioni o revoca.
Il Sovrintendente è il responsabile delle attività culturale, artistica, espositiva e di ricerca della Fondazione.
Il Sovrintendente può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, dal medesimo nominato su indicazione del Consiglio di Amministrazione, e presieduto e composto da esperti nelle materie d’interesse della Fondazione, il quale periodicamente esprime pareri e valutazioni sull’attività scientifica della Fondazione. Il Sovrintendente, ogni sei mesi, relaziona al Consiglio d’Amministrazione circa le attività della Fondazione.
Articolo 15 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.
I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l’Advisory Board è presieduto e convocato dal Vice Presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.
Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai Fondatori Promotori o persone dai medesimi designate ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 17 – Scioglimento
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 18 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 19 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.